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Orari

dal lunedì al giovedì 9 -13 | 16 - 18

venerdì 9 -13

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

 

ECM è un acronimo che sta ad indicare Educazione Continua in Medicina, ed è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale.

E’ obbligatorio l’ECM?

Sì, l’ECM è obbligatorio, a partire dal 2002 (anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.) per il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

In cosa consiste?

Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie che dovranno essere acquisiti nell’arco di un triennio specifico.

L'accreditamento consiste nella assegnazione all'evento di un certo numero di crediti formativi ECM, che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei crediti formativi ECM assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito.

Chi può essere esonerato?

L’esonero dall’obbligo ECM è previsto per la frequenza alle scuole di specializzazione, al corso di formazione specifica in medicina generale, a dottorati di ricerca, master universitari, ecc.

E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il sanitario che:

  • frequenta corsi di formazione post-laurea della categoria di appartenenza in Italia o all’estero, (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/03.11.1999);
  • frequenta corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al Lgs 368/17.08.1999, emanati in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi;
  • effettua formazione complementare (corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al DPR 270/28.07.2000 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”);
  • frequenta corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla L. 135/05.06.1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/30.12.1971 e successive modificazioni;
  • usufruisce delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla 958/24.12.1986 e successive modificazioni;
  • soggiorna all’estero per giustificati motivi o per attività
  • usufruisca delle disposizioni in materia di malattia così come disciplinato CCNL delle categorie di appartenenza
  • sia richiamato alle armi o in caso di volontariato presso la C.R.I. (Art. 14 R.D. Legge 10/8/1928, n. 2034 e artt. 36 e 245 del R.D. n. 48471936 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
  • siano domiciliati o che esercitano la propria professione presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito con determina della stessa
  • frequentano corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinques del lgs. n. 502/92.

Occorre a tal proposito conservare la documentazione comprovante il diritto all’esonero dall’obbligo della frequenza dei corsi ECM.

L’esenzione dall’obbligo ECM è prevista per gravidanza, congedi parentali, malattia, infortunio, aspettative per particolari motivi, ecc. La presenza di motivi di esonero o esenzione può consentire di ridurre fino ad azzerare il debito formativo ECM, sia dei trienni passati, sia di quello in corso.

Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2020 a gennaio 2021, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2020, ossia per l'anno 2020 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dal professionista per le tipologie indicate precedentemente.

Quanti crediti devo acquisire e in quale periodo di tempo?

I crediti formativi devono essere acquisiti nell’arco di un triennio prefissato (attualmente si considera il triennio 2020-2022). Per questo triennio è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi.  E’ prevista la possibilità di avere dei bonus in base ai crediti acquisiti nel triennio precedente.

Ma se mi laureo ad ottobre 2020 e mi iscrivo all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a febbraio 2021, quanti crediti devo acquisire e quando?

Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo Professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.

Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine.

Nel caso specifico sarò quindi obbligato ad accumulare crediti ECM a partire dall’anno 2022 (rientrando nel triennio 2020-2022).

Come faccio a tenere sotto controllo la mia situazione riguardo agli ECM conseguiti nei vari anni?

Esiste un Consorzio, il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) cui sarai iscritto automaticamente una volta che ti sarai iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (senza la necessità di presentare documentazione specifica, né di pagare alcun costo).

Il Co.Ge.A.P.S. ha per oggetto la gestione di una banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti della salute.

Per poter accedere ai tuoi dati e per controllare la tua situazione ECM sarà sufficiente registrarsi al sito https://application.cogeaps.it/login accedendo esclusivamente tramite SPID.

Come faccio a inserire casi di esenzione o esonero?

 Come detto sopra, accedendo all’area riservata del COGEAPS tramite SPID è possibile operare in piena autonomia. Non appena inserita la richiesta di esonero o esenzione sotto forma di autocertificazione, questa verrà validata dal sistema e la posizione relativa ai propri crediti ECM sarà immediatamente ricalcolata e aggiornata.

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