Con l’approvazione della Legge n. 24/2017 viene riformata la disciplina sulla Responsabilità Professionale e la Sicurezza delle Cure.

L’ articolo 10 della legge 24/2017 stabilisce un obbligo assicurativo per:

1.    Strutture sanitarie e liberi professionisti, che rispondendo contrattualmente (articolo 1218, Codice civile), dovranno essere coperti per l’intero rischio relativo all’esercizio della professione, ivi compresa l’attività intramuraria;  

2.    I dipendenti che rispondono invece per responsabilità extracontrattuale(articolo 2043, Codice civile) e devono essere coperti per la c.d. rivalsa che scatta in caso di eventi commessi con colpa grave.

Ai sensi dell’art. 1904 del Codice Civile, il Medico pensionato solo nel caso in cui rimanga iscritto e svolga attività libero-professionale è obbligato a stipulare la polizza.

Al momento della stipula del contratto assicurativo occorre tener presente alcuni parametri:

1) Massimale: La scelta del massimale è importante. Il massimale può essere eroso da più sinistri. A esempio se il massimale è di 1 milione e il professionista ha avuto 5 sinistri da 200.000 euro, l’assicuratore coprirà ciascun sinistro perché non è stato sforato il massimale di 1 milione. Non vi è limite al numero di sinistri coperti in una annualità per ciascun assicurato, a patto che la loro somma non sfori il massimale scelto. È importante che il massimale sia individuale e non aggregato.  

2)Franchigia/Scoperto: La franchigia rappresenta la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato. Lo scoperto è simile alla franchigia, ma a carico dell’assicurato verrà assegnata una percentuale del risarcimento complessivo e non una quota fìssa. La franchigia e lo scoperto sono presenti in una polizza assicurativa professionale allorquando le società assicuratrici ritengono che il rischio sia troppo elevato oppure al fine di ridurre il costo della polizza stessa. Lo scoperto in una polizza può essere in alternativa o in aggiunta alla franchigia. La polizza ottimale è senza franchigia e senza scoperto.

3) Tutela legale: La polizza ideale, anche mediante un premio aggiuntivo, deve offrire la garanzia di una tutela legale completa per tutte le conflittualità. La tutela legale completa permette al medico di scegliere l’avvocato di fiducia che lo assista in qualsiasi ordine e grado di giudizio per assistenza legale sia in sede civile che penale; copre le spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio;

4) Garanzia Pregressa: Se il fatto che ha originato il danno è accaduto antecedentemente alla stipula del contratto e la polizza prevede la garanzia pregressa l’assicurazione interviene se il fatto che ha causato il danno è avvenuto nel periodo compreso nella garanzia pregressa e non era noto al medico al momento della stipula del contratto. Una copertura assicurativa con 10 anni di pregressa significa che coprirà per gli errori professionali posti in essere fino ai 10 anni precedenti la stipula del contratto assicurativo che abbiano determinato per la prima volta una richiesta di risarcimento dopo la stipula stessa.  L’ottimo è rappresentato da una polizza che garantisca illimitatamente il periodo antecedente alla stipula.

5) Garanzia postuma: Se la richiesta di risarcimento viene denunciata dopo la scadenza di una polizza non rinnovata, la compagnia assicurativa non interverrà nel sinistro salvo il caso in cui sia operante la “garanzia postuma”. È importante anche l’inserimento di una garanzia postuma:

-dopo la cessazione dell’attività per pensionamento;  

-per cambio di attività;

-per morte (in questo caso la copertura è a favore degli eredi).

Documentazione:

-Circolare FNOMCeO n° 33/2013 (Esenzioni)

-Comunicato ENPAM Settembre 2014

-Circolare FNOMCeO n° 20/2015 (Sentenza del Consiglio di Stato)

* notizie fornite a solo titolo informativo