La Legge Gelli–Bianco (n. 24 del 2017) ha reso obbligatorio, per gli esercenti le professioni sanitarie, la sottoscrizione della copertura assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale e per la colpa grave. Il decreto attuativo della stessa legge, emanato nel 2024, ha rimarcato l’obbligo per tutti i medici di dotarsi di un’assicurazione professionale per la responsabilità civile, indicando i massimali, i limiti per la disdetta a seguito di sinistro e il vincolo di solidarietà.
La polizza Rc ha infatti lo scopo di tutelare il paziente in caso di un errore medico e il patrimonio del professionista, in caso di condanna a indennizzare il terzo danneggiato o in caso di rivalsa da parte dell’azienda.
Sottoscrivendo un contratto assicurativo, è necessario verificare che questo garantisca massimali
adeguati (da 1 a 5 milioni di euro, a seconda del tipo di struttura e del tipo di prestazioni mediche
svolte). La Rc dovrebbe essere sempre affiancata da una copertura per la tutela legale. I premi
annui di una polizza variano a seconda dall’ambito di specializzazione in cui esercita il medico, in
base alle garanzie e ai massimali scelti.
Vediamo un breve glossario delle caratteristiche principali che una polizza professionale deve avere:
Adeguata → una polizza deve rispettare i criteri della Gelli-Bianco alla Gelli-Bianco (l. 24/2017). Deve cioè avere delle caratteristiche minimali in termini di massimali (come stabilito dall’articolo 4 del decreto attuativo 232/2023), ma anche di retroattività e ultrattività. Questo perché un paziente può denunciare a distanza di anni da un evento che ritiene gli abbia causato un danno.
Prescrizione → un paziente che si ritiene danneggiato dalla condotta di un medico ha 10 anni di tempo per denunciare. I 10 anni non decorrono dal momento dell’evento dannoso, ma dal momento in cui il paziente si accorge o viene a conoscenza del danno subito.
Tutela legale → garantisce all’assicurato l’assistenza di un avvocato di propria scelta. Spesso i medici subiscono procedimenti penali che poi non sfociano in risarcimenti, ma hanno comunque bisogno di essere difesi nelle sedi legali da un avvocato di fiducia.
Massimale → è un elemento molto importante di una polizza e rappresenta la cifra massima che l’assicurazione risarcisce in caso di danni a terzi, oltre il quale il medico dovrà provvedere di tasca propria.
Franchigia → è invece la cifra al di sotto della quale un eventuale risarcimento è a carico dell’assicurato.
Premio → è la cifra che l’assicurato deve pagare alla compagnia assicurativo di assicurazioni per stipulare la polizza e aumenta all’aumentare del massimale e delle garanzie offerte.
Retroattività → è la garanzia assicurativa che copre anche gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’assicurazione quando la polizza è in vigore.
Ultrattività → è la copertura che deve essere richiesta dal medico (o postuma) (con un pagamento aggiuntivo) per essere coperto per 10 anni una volta cessata l’attività professionale (ad esempio con la pensione) dalle richieste di risarcimento legate a fatti avvenuti mentre l’assicurazione di responsabilità civile professionale era attiva.
* notizie fornite dal Giornale della Previdenza
