La normativa in materia di Pubblicità dell’Informazione Sanitaria è stata più volte rivisitata nel corso degli ultimi anni (dalla Legge 175/1992 fino alla recente legge di Bilancio 2019).
Il messaggio informativo, comunque diffuso, può avere ad oggetto esclusivamente l’attività professionale, le specifiche dei titoli e delle specializzazioni professionali possedute, le caratteristiche del servizio offerto, la struttura dello studio e i compensi relativi alle prestazioni.
L’informazione, inoltre, deve essere trasparente, veritiera, corretta, funzionale all’oggetto e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria
A completamento della normativa già vigente la legge di bilancio, nel comma 525, ha introdotto il divieto di pubblicità di carattere promozionale o suggestivo. In particolare il messaggio informativo sanitario ha l’obiettivo, nell’ambito del rapporto tra medico e paziente, di compensare l’asimmetria informativa spesso presente in tale rapporto.
Al contrario il fine ultimo del messaggio promozionale è l’incremento della vendita di un prodotto. Esempi di promozione sono sconti, offerte speciali, utilizzo di testimonial, organizzazione o partecipazione a determinati eventi, campioni gratuiti, offerte online eccetera.
Invece il messaggio è suggestivo e quindi non conforme al comma 525 della legge di bilancio quando un’idea, una convinzione, un comportamento sono imposti dall’ esterno da altre persone o anche da fatti non valutati obiettivamente.
Si tratta di un cambiamento di mentalità sostanziale: bisogna diffondere informazioni sanitarie che siano funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente.
La violazione delle disposizioni costituisce illecito disciplinare.
Si consiglia, quindi, al Professionista e al Direttore Sanitario, una preventiva verifica presso gli Ordini Professionali (apposita modulistica) della veridicità e trasparenza del messaggio informativo, nonché della sua aderenza ai requisiti di decoro secondo i criteri adottati dal Codice Deontologico.
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