Gentili colleghi,

di recente è stata pubblicata sul sito dell’AgeNaS una serie di delibere, approvate il 4 febbraio, con le quali la Commissione nazionale per la formazione continua interviene sui criteri dell’ECM in tempi di pandemia.

Oltre a dare indicazioni ai Provider per consentire, durante l’emergenza in atto, di continuare ad erogare la migliore formazione possibile, sono state fornite alcune importanti interpretazioni in merito all’obbligo formativo dei professionisti sanitari rispetto a talune delibere già adottate dalla stessa Commissione.

In particolare, per quanto riguarda l’esenzione per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale – citata nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario lett. o) par. 4.2 – è stato chiarito il termine “saltuariamente”. La Commissione ha inteso definire come saltuaria l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. L’esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale.

Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l’attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all’intero obbligo formativo individuale triennale.

Un’ulteriore delibera chiarisce la corretta applicazione di varie riduzioni degli obblighi formativi:

1) per i professionisti sanitari che abbiano proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino a1 31 dicembre 2021, non è possibile fruire delle riduzioni previste nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, in osservanza della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019);  

 

2) riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, prevista dal par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, si precisa che, successivamente alla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, i crediti da far valere come recupero dell’obbligo formativo relativo al triennio precedente potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio in corso;

 

Per quanto concerne la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 (delibera 25 luglio 2019), si chiarisce quanto segue:

a) la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è di 25 crediti

b) l’obbligo formativo (75 crediti per triennio 2017-2019), si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti

c) per tutti i professionisti che avrebbero dovuto, per il triennio 2017-2019, ottenere un numero di crediti minore di 150 la riduzione è della metà dell’obbligo formativo

d) i professionisti che hanno conseguito un numero di crediti superiore all’obbligo formativo possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti in eccedenza.

Titolo Data

DELIBERA COVID (pdf, 1.42 MB) (59 download)

DELIBERA PENSIONATI (pdf, 651 KB) (53 download)

DELIBERA TERREMOTO 2016 (pdf, 479 KB) (52 download)