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pdf Direzione Sanitaria - NORMATIVA REGIONALE

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Direzione Sanitaria - Legge Regionale 21/2016
la legge si occupa di autorizzazioni e accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e all'art. 10 prevede che:

1. La deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste da questo Capo.
2. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni indicano in particolare:
a) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica, ovvero la sede e la ragione sociale se società, ovvero la sede e la denominazione se soggetto pubblico;
b) la tipologia delle strutture e dei servizi, nonché delle relative prestazioni;
c) le eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
d) il nome ed i titoli di studio e professionali del direttore o responsabile, limitatamente all’autorizzazione all’esercizio.
3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con prescrizioni, se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il
provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede alla verifica.
4. L’autorizzazione rilasciata è trasmessa dal Comune alla struttura organizzativa regionale competente.
5. E’ vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società, reti di impresa, cooperative o persone fisiche diverse.
Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società, rete di impresa, cooperativa o persona fisica gestisca più strutture sanitarie, il cumulo in una sola persona della direzione
sanitaria è consentito, a condizione che gli orari di apertura al pubblico non coincidano o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato nella branca esercitata, nei
seguenti casi:
a) più strutture ambulatoriali extraospedaliere;
b) due strutture residenziali con un numero di posti letto per un totale complessivo non superiore a sessanta;
c) più studi di cui al comma 2 dell’articolo 7;
d) più strutture o studi di cui alle lettere a), b) e c).
6. Per le strutture sociali e socio-sanitarie il direttore o responsabile può cumulare l’incarico relativo a più strutture, purché l’orario complessivo di lavoro stabilito dai singoli contratti non
superi il limite massimo di quaranta ore settimanali.
7. La sostituzione del direttore o responsabile è segnalata entro quindici giorni al Comune, che provvede a variare l’autorizzazione dandone comunicazione, entro i quindici giorni successivi,
alla struttura organizzativa regionale competente nonché, per le strutture di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), e le strutture private di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), alla
competente area vasta dell’ASUR.

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Tel. 0733/230797-Fax. 0733/266479

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Email:
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