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  5. CERTIFICATI ATTIVITA’ SPORTIVA

pdf CERTIFICATI ATTIVITA' SPORTIVA

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Certificati sportivi, per chi si iscrive a praticare uno sport si presentano di fatto quattro situazioni certificatorie:


1) Attività ludico motoria –Chi si iscrive a danza, in palestra, etc sarebbe esentato dalla certificazione di idoneità. Infatti, il certificato per l’attività non agonistica non è richiesto se il club che organizza il corso non fa parte di una Federazione sportiva nazionale affiliata al CONI: il “decreto del fare” del 2013 esenta gli iscritti a club non tesserati Coni. Però la palestra può sempre chiedere un certificato di attività ludico-motoria! Tale certificato, redatto su carta intestata del non è stato abolito e può essere chiesto dall’assicurazione ai club per premunirsi in caso di malori, sinistri vari dell’allievo. L’attività del Medico è libero professionale e non c’è un tariffario.

2) Attività in palestre Coni –Se la società che organizza il corso è affiliata al CONI (CONI.it), è d’obbligo anche per chi va a danza, nuoto, yoga presentare il certificato per la pratica dello sport non agonistico. Diversamente dal certificato per attività ludico motoria, pur redatto in libera professione, si redige su modello ministeriale specifico, ma non c’è un tariffario. Sono autorizzati a produrlo solo i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, gli specialisti in Medicina dello sport negli ambulatori dedicati o i medici iscritti alla Federazione medico sportiva italiana-FMSI. Se il medico non rientra tra le categorie citate non può compilare il modello, a pena di possibili conseguenze legali in caso di malori od infortuni. Devono presentare il certificato non agonistico anche gli alunni che partecipano ai giochi sportivi studenteschi, per le fasi provinciali e regionali (per la fase nazionale serve l’idoneità agonistica) e ad altri eventi sportivi della scuola, come la corsa campestre. Se chiesto dal dirigente scolastico, il certificato per gli studenti è gratuito per gli studenti, e lo è anche per i disabili di ogni età. Occhio all’elettrocardiogramma. Basta farlo una sola volta nella vita fino a 60 anni. Le linea guida Fnomceo ed associazioni dei medici lo richiedono ogni anno per gli over 60 con un fattore di rischio come fumo, ipertensione, colesterolo e anche per chi ha meno di 60 anni se soffre di patologie croniche conclamate.

Certificati per sport agonistici – Per praticare qualsiasi disciplina a livello agonistico è obbligatorio un certificato di idoneità sanitaria da rinnovare ogni anno. I limiti minimi e massimi di età entro cui serve tale certificato sono fissati dalle diverse Federazioni sportive in relazione a ciascuna attività. Per ottenerlo è richiesto un iter presso il medico sportivo secondo Decreto Ministero Salute 18/2/1982 che passa per ECG con test da sforzo massimale. Questo iter è obbligatorio pure nelle competizioni non agonistiche, ma di grande impegno cardiovascolare, regolate dal Decreto Ministero Salute 24/4/2013 come le maratonine oltre 20 km, le gran fondo di ciclismo, nuoto, sci. In piena pandemia, all’inizio del 2022, in questo campo le norme sono cambiate. Per ridurre i tempi d’attesa degli atleti che hanno avuto il Covid-19 la FMSI ha pubblicato un position statement ripreso in una circolare ministeriale ed aggiornato quest’anno. Anziché visita agonistica più test, il “paper” impone una rivalutazione (“return to play”) più snella nell’iter, se possibile a cura dell’ultimo medico che ha certificato l’idoneità dell’atleta.

Il “return to play” – Ci sono tre iter a seconda delle tipologie di atleta-paziente, lieve-A1, moderato-A2 o grave-A3. Sugli under 40 con malattia asintomatica o lieve, da inizio 2023 basta una visita del medico sportivo che a propria discrezione avvia a valutazione con test. Una rivalutazione accelerata con test resta per i professionisti che devono affrettare i tempi di ripresa e su atleti dilettanti alla vigilia di importanti appuntamenti nazionali ed internazionali. Sugli over 40, su chi ha avuto malattia moderata-grave, su chi ha fattori di rischio cardiovascolare nel nuovo “paper” FMSI del 2023 tale valutazione è sostituita da una visita del medico sportivo dopo 30 giorni dalla negativizzazione. A propria discrezione, il medico sportivo può raccomandare test ergometro incrementale, eco color doppler, Ecg holter H24 con seduta d’allenamento e spirometria completa. Per una terza categoria -chi ha avuto malattia severa o critica, A3 – si aggiunge il cardio-pulmonary esercisse Test (CPET). Gli esami del sangue restano per le categorie A2 ed A3 se persiste il quadro dei sintomi. Per chi non pratica sport agonistici sarà il medico di famiglia o pediatra che ha certificato l’idoneità a chiedere eventuali indagini diagnostiche di approfondimento in base alle sue valutazioni cliniche ed anamnestiche.

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  5. CERTIFICATI: ASPETTI ECONOMICI E FISCALI

pdf CERTIFICATI: ASPETTI ECONOMICI E FISCALI

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  5. CERTIFICATO ACCERTAMENTO DISABILITA’

pdf CERTIFICATO ACCERTAMENTO DISABILITA'

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CERTIFICATO ACCERTAMENTO DISABILITA'

Oggetto: INPS – comunicazione su indicazioni operative nuovo certificato medico introduttivo.

In considerazione della rilevanza della fattispecie trattata si trasmette per opportuna conoscenza la comunicazione INPS indicata in oggetto recante indicazioni operativeper i medici certificatori riguardanti l’invio telematico all’INPS del nuovo certificato medico introduttivo per la presentazione dell’istanza per l’accertamento della disabilità di cui al D.Lgs. 62/2024.

 

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  5. CERTIFICATO MEDICO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA OLTRE I 5 GIORNI DI ASSENZA (ABOLIZIONE)

pdf CERTIFICATO MEDICO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA OLTRE I 5 GIORNI DI ASSENZA (ABOLIZIONE)

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CERTIFICATO MEDICO.pdf

La Legge Regionale del 18 aprile 2019, all’art.43 abolisce la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni con esclusione dei casi riportati alle lettere a e b del secondo comma. Per maggiore chiarezza si riporta integralmente il dettato di legge:

Art. 43

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

  1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute, sulla base dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale.
  1. Ai fini indicati al comma 1,nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:

a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.

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  5. CERTIFICAZIONE DI MORTE DA PARTE DEL MEDICO

pdf CERTIFICAZIONE DI MORTE DA PARTE DEL MEDICO

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Certificati Obbligatori in caso di Morte

Quando muore una persona è necessaria la compilazione di tre distinti certificati medici:

Certificato di constatazione del decesso: compilato dal Medico che interviene per primo a constatare l’esito (guardia medica, 118) e contenente, oltre alle generalità del defunto, anche ora, data e luogo del decesso. Questo certificato attesta la cessazione delle funzioni vitali. Di conseguenza il Comune acquisisce la notizia e chiede l’intervento del medico necroscopo.

Denuncia delle cause di morte (scheda ISTAT): indirizzata al Sindaco e redatta dal medico curante (dal medico necroscopo dipendente della ASL in caso di irreperibilità come nei giorni prefestivi e festivi). L’ obbligo deve essere assolto entro 24 ore dalla constatazione del decesso, nel periodo tra il decesso ed il funerale (art. 103 TULLSS). Se il paziente muore in ospedale la scheda ISTAT dal medico ospedaliero.

Certificato Necroscopico tra la 15° e la 30° ora dal decesso: compilato on-line dal medico necroscopo (o da incaricato) serve all’Ufficiale di Stato Civile per cancellare il defunto dall’anagrafe e autorizzare il seppellimento.

 

RICHIEDI CREDENZIALI DI ACCESSO PER CERTIFICATO NECROSCOPICO ON-LINE

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  5. CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE COVID-19

pdf CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE COVID-19

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Rilascio Certificati Esenzione Vaccinale

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS CoV-2.
 
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  5. CODICE DEONTOLOGICO

pdf CODICE DEONTOLOGICO

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Codice_di_Deontologia_Medica_2014[2].pdf

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  5. DECESSO MEDICO – procedure burocratiche

pdf DECESSO MEDICO – procedure burocratiche

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  5. DECRETO N.109/2023 – REGOLAMENTO GESTIONE C.T.U

pdf DECRETO N.109/2023 – REGOLAMENTO GESTIONE C.T.U

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  5. Defibrillatore negli impianti sportivi per attività sportiva non agonistica

pdf Defibrillatore negli impianti sportivi per attività sportiva non agonistica

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allegato6088208.pdf

Un Decreto dei Ministri della Salute e dello Sport dà le ultime indicazioni per l’obbligo dei defibrillatori negli impianti sportivi in gare non agonistiche.

Dal 1° luglio 2017 entra in vigore l’obbligo, anche per le società sportive dilettantistiche, del defibrillatore semiautomatico.
 
Il decreto prevede che l’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalle seguenti condizioni:

a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’Interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli Enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
 
Queste dovranno accertarsi sia della presenza dei defibrillatori all’interno dell’impianto sportivo prima dell’inizio delle gare, sia della presenza del loro eventuale utilizzatore, altrimenti si determina “l’impossibilità di svolgere le attività sportive”.

Dall’obbligo sono esenti una serie di attività a ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi per la impossibilità di garantire la presenza del defibrillatore durante il loro svolgimento. Queste attività sono elencate in un allegato al decreto e vanno dal tiro a segno con armi sportive alla caccia e agli archi, al biliardo, dalle bocce al bridge, dalla dama alle freccette, dai birilli al minigolf. Sono esenti anche motonautica e vela, ma anche l’aeromodellismo, il tiro a segno, la pesca con la canna, il tiro al volo.

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  5. DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO STRUTTURE SANITARIE

pdf DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO STRUTTURE SANITARIE

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adempimento autodichiarazione.pdf

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  5. DIRETTORE SANITARIO – COMPITI E RESPONSABILITA’

pdf DIRETTORE SANITARIO – COMPITI E RESPONSABILITA'

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DIRETTORE SANITARIO.pdf

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  5. Direzione Sanitaria – NORMATIVA REGIONALE

pdf Direzione Sanitaria – NORMATIVA REGIONALE

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DIREZ.SANITARIA.pdf

Direzione Sanitaria – Legge Regionale 21/2016
la legge si occupa di autorizzazioni e accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e all’art. 10 prevede che:

1. La deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste da questo Capo.
2. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni indicano in particolare:
a) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica, ovvero la sede e la ragione sociale se società, ovvero la sede e la denominazione se soggetto pubblico;
b) la tipologia delle strutture e dei servizi, nonché delle relative prestazioni;
c) le eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
d) il nome ed i titoli di studio e professionali del direttore o responsabile, limitatamente all’autorizzazione all’esercizio.
3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con prescrizioni, se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il
provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede alla verifica.
4. L’autorizzazione rilasciata è trasmessa dal Comune alla struttura organizzativa regionale competente.
5. E’ vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società, reti di impresa, cooperative o persone fisiche diverse.
Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società, rete di impresa, cooperativa o persona fisica gestisca più strutture sanitarie, il cumulo in una sola persona della direzione
sanitaria è consentito, a condizione che gli orari di apertura al pubblico non coincidano o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato nella branca esercitata, nei
seguenti casi:
a) più strutture ambulatoriali extraospedaliere;
b) due strutture residenziali con un numero di posti letto per un totale complessivo non superiore a sessanta;
c) più studi di cui al comma 2 dell’articolo 7;
d) più strutture o studi di cui alle lettere a), b) e c).
6. Per le strutture sociali e socio-sanitarie il direttore o responsabile può cumulare l’incarico relativo a più strutture, purché l’orario complessivo di lavoro stabilito dai singoli contratti non
superi il limite massimo di quaranta ore settimanali.
7. La sostituzione del direttore o responsabile è segnalata entro quindici giorni al Comune, che provvede a variare l’autorizzazione dandone comunicazione, entro i quindici giorni successivi,
alla struttura organizzativa regionale competente nonché, per le strutture di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), e le strutture private di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), alla
competente area vasta dell’ASUR.

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  5. Direzione Sanitaria e competenza disciplinare (2023)

pdf Direzione Sanitaria e competenza disciplinare (2023)

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La Legge n.238/2021 ha modificato la disciplina contenuta nell’art.1, comma 536, della Legge n.145/2018 prevedendo che il Direttore Sanitario di una struttura sanitaria privata di cura non ha più l’obbligo di iscriversi all’Albo dell’Ordine territorialmente competente per il luogo dove ha la sede operativa bensì, pur rimanendo iscritto in albo di altro Ordine, possa, qualora ne ricorrano i presupposti, essere sottoposto all’esercizio del potere disciplinare dell’Ordine territorialmente competente per il luogo dove ha la propria sede operativa limitatamente alle funzioni connesse all’incarico.

Questa modifica ha di fatto introdotto un’eccezione alla regola generale che attribuisce la competenza disciplinare alla Commissione d’Albo dell’Ordine territoriale dove è iscritto il professionista e si configura come norma eccezionale che deve essere circoscritta, nella sua applicazione, all’ambito strettamente previsto dalla disposizione. Pertanto, il potere disciplinare dell’Ordine territorialmente competente per il luogo in cui ha sede la struttura dovrà limitarsi, nella sua analisi e nel suo percorso logico – giuridico, alla valutazione dei soli fatti connessi all’incarico presso la struttura sanitaria privata.

Coerentemente l’eventuale sanzione adottata dalla Commissione produrrà i propri effetti limitatamente al particolare incarico ferma rimanendo la competenza disciplinare per l’esercizio professionale del sanitario, che non riguardi la specifica funzione di direttore sanitario, in capo all’Ordine che detiene l’Albo dove il sanitario è iscritto.

 

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  5. DOPING – Farmaci, Sostanze e Trattamenti considerati Doping

pdf DOPING – Farmaci, Sostanze e Trattamenti considerati Doping

Di 741 download

Revisione lista Farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle partiche Mediche, il cui impiego è considerato Doping ex Legge 376/2000 (Circolare FNOMCeO n. 121/2019).

 

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

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  5. IDONEITA’ all’Attività Sportiva Agonistica in Atleti non professionisti guariti dal COVID

pdf IDONEITA' all'Attività Sportiva Agonistica in Atleti non professionisti guariti dal COVID

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  5. INAIL – Infortuni e Malattie Professionali

Predefinito INAIL – Infortuni e Malattie Professionali

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  5. Iscrizione nell’elenco dei Medici Pediatri Tutori

pdf Iscrizione nell'elenco dei Medici Pediatri Tutori

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La Regione Marche ha trasmesso il decreto”Assistenza giuridico amministrativa formazione ed Aggiornamento degli operatori del SSR” n°3/AGF.04 del 26/4/2007 che  istituisce l’elenco regionale dei Pediatri di libera scelta Tutori al quale i medici interessati potranno iscriversi facendo domanda in qualunque momento dell’anno.

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  5. Iscrizione nell’elenco dei Medici Tutori di MMG e Animatori di Formazione

pdf Iscrizione nell'elenco dei Medici Tutori di MMG e Animatori di Formazione

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La Regione Marche ha trasmesso il decreto”Assistenza giuridico amministrativa formazione ed Aggiornamento degli operatori del SSR” n°2/AGF.04 del 20/3/2007 che prevede la possibilità di fare richiesta per l’iscrizione negli elenchi regionali dei medici animatori di formazione e tutori di medicina generale, in qualunque momento dell’anno.

DOMANDA PER INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI TUTORI MMG (2011/2012)

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  5. ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI INCARICATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL’ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI