L’Articolo 4, comma 6-ter del D.L. 215/2023 dispone l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 in deroga alla normativa vigente, dell’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
La norma per le persone provenienti dall’Ucraina consente di derogare alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, oltre che alle disposizioni di cui al D.Lgs. 206 del 2007 per i professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
Tali soggetti possono richiedere l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.
Poiché in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo professionale, la norma in esame si rende necessaria al fine della verifica dell’effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate.
Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.