Entro il 31 dicembre 2026 i Medici devono presentare sul portale Co.Ge.A.P.S. eventuali richieste di ESONERO, ESENZIONE e RICONOSCIMENTO di CREDITI da FORMAZIONE INDIVIDUALE riferite ai trienni ECM 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.

Lo ha stabilito la COMMISSIONE NAZIONALE per la FORMAZIONE CONTINUA, con una comunicazione pubblicata dall’Agenas il 26 marzo 2026.


Esoneri, esenzioni e formazione individuale: le verifiche da fare
I professionisti devono distinguere tre fattispecie.
Gli esoneri riguardano la frequenza di percorsi formativi riconosciuti dal sistema ECM. Le esenzioni sono collegate a condizioni previste dalla normativa che consentono di ridurre l’obbligo formativo. Il riconoscimento della formazione individuale permette invece di attribuire crediti ad attività ammesse, tra cui l’autoformazione, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti.
Per i medici la verifica consiste nel consultare la propria posizione nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, controllare le registrazioni presenti e individuare eventuali richieste mancanti.
Le domande devono riferirsi a condizioni o attività pertinenti ai singoli periodi ed essere supportate dalla documentazione o dalle dichiarazioni richieste.
La scadenza del 31 dicembre 2026 non costituisce un termine generale per frequentare nuovi corsi e attribuirli direttamente ai trienni precedenti.


Debiti ECM, recupero possibile fino al 31 dicembre 2028
Per i professionisti che presentano debiti formativi nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 rimane possibile acquisire crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028.
La delibera n. 1/2025 della Commissione nazionale per la formazione continua definisce i crediti compensativi come crediti eccedenti l’obbligo formativo individuale, destinati a compensare debiti maturati nei trienni precedenti.
La chiusura, alla fine del 2026, delle funzioni per inserire esoneri, esenzioni e formazione individuale non interrompe quindi questo distinto percorso di regolarizzazione.
Per il triennio 2023-2025, concluso il 31 dicembre 2025, il termine per recuperare i crediti mancanti è stato prorogato al 31 dicembre 2028. Lo spostamento dei crediti acquisiti per il recupero sarà possibile fino al 30 giugno 2029.
Le richieste di esonero, esenzione e riconoscimento della formazione individuale relative al 2023-2025 potranno invece essere presentate entro il 31 dicembre 2028. Per i trienni successivi a quelli più vecchi, infatti, la regola generale consente di effettuare questi inserimenti entro la conclusione del triennio seguente a quello in cui è maturato il diritto o si è svolta l’attività.

Triennio 2026-2028: obbligo standard di 150 crediti
Il triennio ECM attualmente in corso si concluderà il 31 dicembre 2028. L’obbligo formativo standard è di 150 crediti, da adeguare in base alla posizione individuale e alle eventuali riduzioni previste.
Non è stabilita una quota minima annuale da raggiungere entro il 31 dicembre 2026. I crediti possono essere distribuiti nei tre anni, fermo restando l’obbligo di completare il fabbisogno individuale entro la fine del triennio.

Copertura Assicurativa
Elemento fondamentale della proroga è che non vi sono ripercussioni sulla copertura assicurativa per i professionisti che non hanno ancora completato i crediti del triennio 2023-2025. L’emendamento consente di recuperare i crediti formativi senza conseguenze sulla validità delle polizze assicurative per responsabilità civile professionale fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2028.